Il TAR Milano precisa che in una procedura diretta alla stipulazione di un contratto c.d. attivo, le prescrizioni comportanti significativi aggravi economici, in grado di pesare in maniera decisiva sulla sostenibilità dell’operazione, tali da non consentire la formulazione di un’offerta vantaggiosa, sono immediatamente lesive della situazione soggettiva dei concorrenti nella loro aspirazione ad ottenere utilità effettive dalla stipulazione del contratto, non dovendo questi attendere, ai fini della loro contestazione, la certa esclusione dalla procedura.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1573 del 28 giugno 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.