di Joseph Brigandì, Presidente SOLOM
Il Tar Lombardia, all’esito della c.c. del 18 dicembre 2019, con ordinanza n. 1720/2019, ha sospeso gli atti della procedura indetta dal Comune di Pieve Emanuele (MI) per l’affidamento dei servizi legali (CIG Z3D2A103AA).
Particolarmente interessante la motivazione, ove il Tar ha esposto di ritenere “che, ad un sommario esame, il ricorso sia assistito dal requisito del fumus boni iuris considerate, in particolare:
- la natura discriminatoria e irragionevole della clausola che preclude la partecipazione agli avvocati che non abbiano avuto in passato tra i lori clienti Pubbliche Amministrazioni, ben potendo questi ultimi aver maturato l’esperienza necessaria a divenire affidatari della procedura impugnata, anche difendendo soggetti privati nei giudizi amministrativi;
- l’indeterminatezza e l’eterogeneità delle prestazioni richieste, ciò che preclude la possibilità di formulare un’offerta ponderata;
- la contrarietà della lex specialis alla legge professionale, nella parte in cui prevede la corresponsione di un corrispettivo fisso indipendentemente dal numero dei contenziosi, ciò che pare violare il principio dell’equo compenso, e nella parte in cui prevede l’assegnazione di un punteggio preferenziale in favore degli avvocati
che hanno patrocinato giudizi conclusi con un esito positivo per le amministrazioni, considerato che la loro attività non ha ad oggetto obbligazioni di risultato”.
La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 10 giugno 2020.