Il TAR Milano esclude l’ammissibilità di una sanatoria con opere edilizie in quanto difetta la sussistenza del requisito della doppia conformità delle opere che deve essere presente a prescindere dall’effettuazione di ulteriori interventi, essendo vietata la sanatoria con opere.
Al riguardo il TAR osserva che «Difatti, è consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui “il rilascio di un permesso in sanatoria con prescrizioni, con le quali si subordina l’efficacia dell’accertamento alla realizzazione di lavori che consentano di rendere il manufatto conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda o al momento della decisione, contraddice, innanzitutto sul piano logico, la rigida direttiva normativa poiché la previsione di condizioni o prescrizioni smentisce qualsiasi asserzione circa la doppia conformità dell’opera, dimostrando che tale conformità non sussiste se non attraverso l’esecuzione di modifiche ulteriori e postume (rispetto alla stessa presentazione della domanda di accertamento in sanatoria)” (Consiglio di Stato, VI, 13 gennaio 2021, n. 423; altresì, 24 giugno 2020, n. 4058; 14 gennaio 2019, n. 325; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 29 aprile 2020, n. 713)».
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 619 del 9 marzo 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.