A fronte di una eccezione di irricevibilità di un ricorso avverso il PGT per tardivo deposito dello stesso, fondata sul rilievo che trattandosi della contestazione di un vincolo espropriativo la controversia sarebbe riconducibile alla fattispecie dell’art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a., con conseguente dimidiazione del termine di deposito, il TAR Milano ritiene:
«L’eccezione è infondata, in quanto viene impugnato un atto di pianificazione e, anche laddove l’atto comporti l’imposizione di vincoli preespropriativi, i termini processuali sono quelli del “rito ordinario”. In simili casi la reiterazione del vincolo espropriativo non comporta modifiche alla natura, alla funzione e al contenuto dello strumento urbanistico che resta un atto pianificatorio a contenuto generale, riferendosi la norma invocata dalla difesa dell’Amministrazione ai soli giudizi impugnatori aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione, ed essendo noto che le disposizioni processuali acceleratorie – nella misura in cui derogano all’ordinario regime processuale – risultano di stretta interpretazione e non possono essere applicate estensivamente al di fuori delle ipotesi individuate dal legislatore».
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 618 del 9 marzo 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.