Sintesi dei lavori (al luglio 2018)
1. PAT
Le criticità riscontrate nel passaggio al digitale, ancorché non risolte, sembrano essersi ridotte, in vista della definitiva entrate “a regime” del PAT.
- Copie di cortesia di atti e documenti: si verificano ancora casi di omesso deposito della copia cartacea degli atti e dei documenti: questi ultimi non sono prescritti dal CPA, ma si è convenuto di depositarne una copia a corredo del fascicolo di cortesia perchè la consultazione del fascicolo digitale – per modalità legate alla struttura del “portale del magistrato” – è molto lenta e non consente l’agevole passaggio da un documento all’altro, aggravando la consultazione soprattutto quando vi sono termini ridotti;
- produzioni di rilevanti dimensioni: in relazione a produzioni documentali di particolare consistenza (ad esempio: atti di pianificazione, procedure di gara) è stato chiesto di valutare l’opzione di “produzione per estratto”, cioè di selezionare la parte significativa dei documenti e limitare la produzione solo ad essa;
- pdf nativo: sono ancora stati segnalati casi in cui il ricorso viene depositato mediante la riproduzione per immagine di atti (scansione) e non, come prescritto, in formato “pdf nativo”: si raccomanda attenzione sul punto;
- orario deposito atti in scadenza e mancato rispetto delle ore 12:00; sono emersi orientamenti giurisprudenziali non uniformi (TAR Milano, Sezione Quarta, n. 29 dell’8 Gennaio 2018 ritiene inutilizzabili gli atti e documenti depositati oltre le ore 12:00 del giorno di scadenza ai fini della decisione della causa; il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3309 del 1° giugno 2018 invece ritiene che la possibilità di depositare gli atti in forma telematica sia assicurata fino alle ore 24 dell’ultimo giorno consentito dall’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione del C.P.A.) e – premesso che la soluzione va demandata al Collegio nel singolo caso concreto – dal confronto è emersa una posizione dei magistrati a favore del rispetto delle ore 12:00 del giorno di scadenza agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche.
- notifica del ricorso via pec: alla luce dell’ordinanza della sez. III n. 2381/2017, ci siamo soffermati sul tema della notificazione via pec del ricorso introduttivo; premesso che la soluzione va demandata al Collegio nel singolo caso concreto, abbiamo comunque sottolineano come tale modalità di notificazione del ricorso introduttivo costituisce allo stato sempre legittima alternativa alla notifica cartacea. Ancorché la soluzione di ogni caso concreto rimanga inevitabilmente rimessa al Collegio, si è comunque rilevato che il TAR Milano (n. 1251 del 10 maggio 2018) ha già riconosciuto sussistenti i presupposti per concedere l’errore scusabile in caso di notifica effettuata ad indirizzo p.e.c. differente da quello indicato nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha comunque inserito la propria PEC – da utilizzare per le notifiche – nel Reginde e nel registro di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012
- domiciliazione digitale e fisica: alla luce dell’intervento dell’Ufficio Studi del Consiglio di Stato sul tema della domiciliazione digitale, l’art. 25 CPA in punto di rapporto fra domicilio digitale e domicilio “fisico” dell’avvocato resta tuttora da approfondire.
2. ATTIVITA’ DI UDIENZA
Calendario 2019 : è stata rinnovata la richiesta di evitare sovrapposizioni di udienza con il Consiglio di Stato nella giornata di giovedì, ma allo stato tale esigenza non può essere soddisfatta, perché imporrebbe di tenere udienze di più sezioni nella stessa giornata e non vi è spazio idoneo.
Udienza di “merito straordinario”: a seguito delle richieste del Foro, l’udienza destinata all’esaurimento dell’arretrato, inizialmente denominata di “smaltimento”, è stata più correttamente indicata come udienza di “merito straordinario”. È comunque una normale udienza pubblica e vanno quindi rispettati gli adempimenti di legge.
Trattandosi di udienza fissata appositamente per ricorsi risalenti nel tempo, è da considerarsi come fissa e non rinviabile.
Per i ricorsi più vecchi è stato richiesto che l’avviso di fissazione venga inviato in anticipo rispetto al termine ordinario dei 60 giorni, per consentire al legale di verificare compiutamente presso il cliente il perdurante interesse ed anche, eventualmente, di anticipare in tempo utile le circostanze che possono condurre alla cessazione dell’interesse alla coltivazione del giudizio, così da liberare il ruolo per eventuali altri procedimenti.
3. CONTRIBUTO UNIFICATO
E’ stato nuovamente affrontato il tema del versamento del contributo unificato in relazione alla presentazione di motivi aggiunti, alla luce della giurisprudenza delle Commissioni Tributarie che pare, invece, orientata a imporre l’adempimento solo in caso di presentazione di “motivi aggiunti estensivi”. L’indicazione del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, alla quale si attiene anche la Segreteria del TAR Milano, è che il contributo vada versato, anche nel ricorso per motivi aggiunti, ogniqualvolta venga impugnato un nuovo atto non gravato con il ricorso introduttivo del giudizio.
4. SPESE DI GIUDIZIO
- Liquidazione delle spese nei procedimenti con patrocinio a carico dello Stato: a seguito della richiesta di alcuni colleghi, si è evidenziata la necessità di affrontare il tema della determinazione dei compensi spettanti agli avvocati ai quali vengono affidati ricorsi ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in considerazione del fatto che sono state registrate rilevanti contrazioni nei compensi liquidati.
Il Presidente ha confermato che nella liquidazione viene utilizzato il richiamo al DM 55/2014, con la dimidiazione di legge, precisando – peraltro – che la liquidazione avviene avendo riguardo alle peculiarità di ogni situazione e alla attività in concreto svolta dal legale. - Liquidazione delle spese nei procedimenti ordinari: si è segnalata l’esigenza di uniformare i criteri di liquidazione delle spese di giudizio, allo stato differenti fra le Sezioni, nell’ottica di concordare non dei valori predefiniti (come per alcuni procedimenti accade nel giudizio civile), quanto un metodo omogeneo di valutazione delle attività che possono essere svolte, tenuto anche conto del fatto che la tipizzazione degli adempimenti operata dal DM 55/2014 appare ancora strutturata più sullo schema del processo civile che su quello del processo amministrativo.
Abbiamo ricordato che, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.M. 55/2014, “Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l’interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all’utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso” e non quindi alla base d’asta.
Ci è stato comunicato che il problema verrà affrontato in una prossima riunione tra i presidenti delle sezioni.