Il TAR Milano, in materia di scomputo del costo delle opere di urbanizzazione, osserva che:
<<Le opere pubbliche di urbanizzazione, anche quelle realizzate a cura ed a spese del titolare del permesso di costruire, sono tali qualora rispondano al requisito oggettivo di soddisfare bisogni dell’intera collettività insediata nella zona coinvolta dagli interventi e non asservite alla sola costruzione del privato che ne ha curato l’esecuzione.Dal requisito oggettivo consegue quello soggettivo, per il quale le opere devono essere destinate al patrimonio del Comune, allo scopo di preservarne la loro funzione collettiva.Come ha chiarito condivisibile la giurisprudenza, non è scomputabile il costo di opere di urbanizzazione che soddisfino un interesse privato, dovendo invece trattarsi di opere preordinate alla fruizione collettiva indifferenziata ed alla soddisfazione di interessi generali (Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 1999, n. 1443; idem, 13 settembre 2018, n.5372)>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 927 del 14 aprile 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.