Il TAR Milano aderisce all’indirizzo giurisprudenziale sull’interpretazione dell’art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici in ordine alla regolarità fiscale e contributiva dei partecipanti alle gare pubbliche, secondo cui l’impresa deve essere in regola con i propri obblighi fiscali sin dal momento di presentazione dell’offerta, non essendo consentite regolarizzazioni postume della propria posizione.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 764 del 24 marzo 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.