Il TAR Milano osserva che sebbene la pronuncia di compatibilità ambientale (V.I.A.) e l’A.I.A., essendo atti preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi, possano avere, ciascuno, un’autonoma efficacia lesiva e, per l’effetto, essere oggetto di separate impugnazioni, è pur vero che è soltanto con il rilascio dell’A.I.A., che esprime un giudizio definitivo sull’opera proposta, che acquisisce definitività la lesione recata dalla localizzazione dell’impianto, oggetto del giudizio di V.I.A.; ne consegue che, stante la facoltà dell’impugnazione separata, ben può essere impugnata unicamente l’A.I.A. (o la VIA contestualmente all’A.I.A.), posto che è senz’altro quest’ultimo l’atto certamente lesivo.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1533 del 23 giugno 2021.
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