Il TAR Milano precisa, in tema di proroga del termine di inizio dei lavori, che:
<<la proroga di un termine postula logicamente e giuridicamente la non scadenza dello stesso al momento della presentazione dell’istanza non potendosi prorogare un termine già spirato al momento della presentazione della nuova istanza. Il principio è applicabile in relazione ad ogni vicenda che sia sottoposta ad un termine finale di efficacia atteso che, un conto è disporre la prosecuzione dell’efficacia nel tempo di un originario provvedimento, altra cosa è consentire nuovamente lo svolgimento di una attività in precedenza preclusa per sopravvenuta inefficacia dell’atto abilitativo, occorrendo, in questo secondo caso, una nuova e più approfondita valutazione che tenga conto della situazione di fatto e delle regole giuridiche sopravvenute>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1271 del 25 maggio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.