Il TAR Brescia precisa che l’articolo 15, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 rappresenta una deroga alla disciplina generale dei termini di avvio e di conclusione dei lavori autorizzati di cui all’art. 15 D.P.R. n. 380/2001, finalizzata (la disciplina generale) ad evitare che una edificazione autorizzata nel vigore di un determinato regime urbanistico venga realizzata quando il mutato regime non lo consente più.
Per tale motivo, aggiunge il TAR, la deroga prevista dal comma 2 dell’art. 15 va interpretata in senso restrittivo in modo da limitare la proroga a casi che oggettivamente non dipendono dalla volontà del titolare del permesso di costruire, da accordare con un atto dal contenuto prettamente discrezionale, il che impedisce di ipotizzare un suo perfezionamento per silenzio-assenso.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 285 del 23 marzo 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.