Il TAR Milano, in materia di equivalenza del prodotto offerto ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, richiama:
<<il principio affermato dalla giurisprudenza secondo la quale “il criterio dell’equivalenza non può subire una lettura limitativa o formalistica ma deve, al contrario, godere di un particolare favore perché è finalizzato a soddisfare l’esigenza primaria di garantire la massima concorrenza tra gli operatori economici: ovviamente l’equivalenza va ragguagliata alla funzionalità di quanto richiesto dalla pubblica Amministrazione con quanto offerto in sede gara, non certo alla mera formale descrizione del prodotto” (cfr.: C.G.A.R.S., Sez. I, 20 luglio 2020, n. 634). Le specifiche tecniche hanno, infatti, il compito di rendere “intellegibile il bisogno che la stazione appaltante intende soddisfare con la pubblica gara più che quello di descrivere minuziosamente le caratteristiche del prodotto offerto dai concorrenti”; pertanto, il prodotto “può ritenersi equivalente laddove – pur essendo carente di taluno e/o taluni requisiti indicati nella lex specialis – nondimeno soddisfi alla stessa maniera l’interesse perseguito dalla stazione appaltante e, quindi, garantisca lo stesso risultato preventivato con l’introduzione della specifica tecnica” (Consiglio di Stato, Sez. III, 17 luglio 2020, n. 5063)>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 838 del 30 marzo 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.