Il TAR Milano precisa che l’art. 20 della L.R. n. 12/2005 introduce un criterio di prevalenza delle previsioni del P.T.R. concernenti la realizzazione di infrastrutture prioritarie sulle difformi previsioni contenute nella pianificazione locale (e, in particolare, nel P.G.T.), sempre che tale prevalenza sia stabilita dallo stesso P.T.R., in tal senso dovendosi interpretare l’inciso, contenuto nel comma 5 citato, «qualora ciò sia previsto dal piano».
Ciò posto, aggiunge il TAR che la rete ecologica regionale (R.E.R.) «costituisce certamente un’infrastruttura prioritaria, in quanto tale essendo riconosciuta dal P.T.R., ed è altresì dotata del carattere di prevalenza sulle previsioni della pianificazione locale. In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, osservando che «tale rapporto di prevalenza sia stato affermato a più riprese nelle delibere di giunta regionale n. 8515/2008, 6447/2008 e 10962/2009» e che «avendo il documento di Piano richiamato definendola “prioritaria” la citata infrastruttura siccome connotata ex art. 3 ter della legge regionale n. 86/1983, ne discende che il detto rapporto di prevalenza […] può essere positivamente affermato» (Cons. Stato, Sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2170). Da ciò discende il dovere di adeguare la pianificazione comunale alle prescrizioni della R.E.R., «che non significa, è ovvio, assoluta inedificabilità od impedimento dirimente all’adozione di varianti che insistano sull’area, ma compiuta istruttoria su tale aspetto, verifica di compatibilità ed adozione delle eventuali misure compensative, siccome indicate nel PTR […] e che stabiliscono un generale auspicio ad evitare trasformazioni» (Cons. Stato, Sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2170)».
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 818 del 29 marzo 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.