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Giurisprudenza Lombarda

Pretesa ultrattività delle previsioni del piano attuativo

Il TAR Milano precisa che «non è ipotizzabile alcuna ultrattività delle previsioni del piano attuativo, in quanto la prosecuzione degli effetti oltre il detto termine decennale confligge con la finalità sottesa alla sua fissazione, coincidente con l’esigenza di assicurare effettività e attualità alle previsioni urbanistiche (Cons. Stato, Sez. IV 29 novembre 2010, n. 8384; Id., 13 aprile 2005, n. 1543). Risulta dunque irrilevante, ai fini delle conseguenze connesse alla scadenza del termine decennale di efficacia, la circostanza che l’impossibilità della mancata attuazione del piano sia dovuta alla pubblica amministrazione o al privato lottizzante (T.A.R. Milano, Sez. II, 12 novembre 2019, n. 2392; Id., Sez. IV, 17 agosto 2018, n. 2001; Cons. Stato, Sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4761). Correlativamente «anche le cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà della società ricorrente, non comportano in via automatica la sospensione del termine di durata, essendo, comunque, sempre necessaria, a tal fine, la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve seguire un provvedimento da parte della stessa amministrazione che accerti la sussistenza di una causa di forza maggiore ai fini dell’impossibilità del rispetto del termine» (T.A.R. Cagliari, Sez. II, 18 gennaio 2018, n. 24)».
 
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 819 del 29 marzo 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.