Il TAR Brescia, dopo aver ricordato che l’abusività dell’opera legittima il provvedimento di rimozione dell’abuso che è di regola atto dovuto che prescinde dall’attuale possesso del bene e dalla coincidenza del proprietario con il realizzatore dell’abuso medesimo, aderisce all’orientamento secondo il quale la trasposizione di tali principi alle fattispecie nelle quali tra la commissione dell’abuso e l’irrogazione delle misure sanzionatorie e repressive sia stato dichiarato fallito il proprietario dell’immobile abusivo, comporta che l’ordine di demolizione possa essere legittimamente rivolto anche alla curatela fallimentare che è nelle condizioni di eseguirla, in quanto, anche se non ha realizzato l’abuso, è tuttavia la detentrice dell’immobile di cui ha la materiale disponibilità ed è nelle condizioni di poter restaurare il corretto assetto urbanistico del territorio.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 422 del 10 maggio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.