Il TAR Milano ribadisce l’orientamento secondo il quale non sono ammesse le note d’udienza entro il giorno precedente, in assenza di una richiesta di discussione della causa (art. 4, comma 1, del decreto legge n. 28 del 2020, convertito dalla legge n. 70 del 2020, richiamato dall’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge n. 176 del 2020: “In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell’udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza”).
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1127 del 5 maggio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.