In ordine alla natura dei vincoli imposti dallo strumento urbanistico, il TAR Milano ribadisce che «Va attribuita … natura non espropriativa, ma conformativa del diritto di proprietà sui suoli, a tutti quei vincoli che non solo non siano esplicitamente preordinati all’esproprio in vista della realizzazione di un’opera pubblica, ma nemmeno si risolvano in una sostanziale ablazione dei suoli medesimi, consentendo al contrario la realizzazione di interventi da parte dei privati; ciò in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale (sent n. 179 del 20 maggio 1999), che ha sancito appunto il principio per cui non sono annoverabili tra i vincoli espropriativi quelli derivanti da scelte urbanistiche realizzabili anche attraverso l’iniziativa privata o promiscua pubblico-privata (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 11/12/2020 n. 2473)».
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 618 del 9 marzo 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.