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Giurisprudenza Lombarda

Memoria di replica depositata il sabato e note d’udienza depositate in assenza di richiesta di discussione orale

Il TAR Milano ritiene tempestivo il deposito della memoria di replica intervenuto nella giornata di sabato, in quanto tale giorno (sabato) è da considerarsi lavorativo ai fini del calcolo dei termini a ritroso stabilito dall’art. 52, comma 4, cod. proc. amm. (cfr. Consiglio di Stato, III, 17 novembre 2020, n. 7142; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 24 febbraio 2020, n. 362).
Aggiunge il TAR Milano che le note d’udienza sono inammissibili in assenza di una richiesta di discussione orale della causa che sola può giustificarne il deposito a ridosso dell’udienza (cfr. sui presupposti per il deposito delle “note di udienza” ex art. 4, comma 1, del decreto legge n. 28 del 2020 e sulla loro ammissibilità, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 12 marzo 2021, n. 653; ord. 2 aprile 2021, n. 335).
TAR Lombardia, Milano, Sez. II n. 915 del 9 aprile 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.