Il TAR Milano ritiene tempestivo il deposito della memoria di replica intervenuto nella giornata di sabato, in quanto tale giorno (sabato) è da considerarsi lavorativo ai fini del calcolo dei termini a ritroso stabilito dall’art. 52, comma 4, cod. proc. amm. (cfr. Consiglio di Stato, III, 17 novembre 2020, n. 7142; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 24 febbraio 2020, n. 362).
Aggiunge il TAR Milano che le note d’udienza sono inammissibili in assenza di una richiesta di discussione orale della causa che sola può giustificarne il deposito a ridosso dell’udienza (cfr. sui presupposti per il deposito delle “note di udienza” ex art. 4, comma 1, del decreto legge n. 28 del 2020 e sulla loro ammissibilità, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 12 marzo 2021, n. 653; ord. 2 aprile 2021, n. 335).
TAR Lombardia, Milano, Sez. II n. 915 del 9 aprile 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.