Il TAR Milano precisa che «l’inosservanza del termine generale individuato dall’art. 2 L. 241/1990 non produce, ex se, l’illegittimità dell’atto tardivo, come da giurisprudenza ormai consolidata che il Collegio condivide: «Con riferimento ai termini, la l. n. 241/1990 detta una regola di comportamento e non di validità. L’art. 2 bis, infatti, da un lato, prevede l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo entro un termine ragionevole, e dall’altro correla all’inosservanza del termine finale conseguenze sul piano della responsabilità dell’Amministrazione, ma non include, tra le conseguenze giuridiche del ritardo, profili afferenti alla stessa legittimità dell’atto tardivamente adottato. Il ritardo non è, quindi, un vizio in sé dell’atto ma è un presupposto che può determinare, in concorso con altre condizioni, una possibile forma di responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione.» (TAR Lazio, Roma, II, 21 settembre 2020 n. 9657)».
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 729 del 22 marzo 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.