Il TAR Milano, con riferimento alla sussistenza delle condizioni per azionare il potere repressivo trascorsi i trenta giorni dalla presentazione della SCIA in presenza delle condizioni di cui all’art. 21 nonies e in particolare delle ragioni di interesse pubblico, diverse dal mero ripristino della legalità, e del rispetto del termine dei 18 mesi:
– quanto alle ragioni di interesse pubblico, ritiene sufficiente il richiamo all’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 che prescrive la distanza di 10 metri per l’apertura di finestre antistanti l’edificio confinante, che si fonda sull’interesse pubblico di impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario: trattasi, come ha rilevato la giurisprudenza, di prescrizione avente carattere di assolutezza e inderogabilità, risultante da fonte normativa statuale, sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali, da sola sufficiente a fondare la legittimità dell’annullamento del titolo edilizio senza spazio per la considerazione e la ponderazione di opposti interessi;
– quanto al decorso del termine di 18 mesi, ritiene legittimo il superamento del suddetto termine, oltre ai casi di falsa attestazione, nei casi di dichiarazione resa in modo tale da non permettere una completa verifica di conformità.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1037 del 23 aprile 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.