Il TAR Brescia, con riferimento a fattispecie relativa alla realizzazione di opere abusive eseguite su bene soggetto a vincolo culturale in difformità dall’autorizzazione ex art. 21 del d.lgs. n. 42 del 2004, precisa che; «ai sensi dell’art. 160 comma 1, d.lg. n. 42 del 2004, la competenza ad adottare ordini di riduzione in pristino di opere eseguite in violazione di obblighi di protezione e conservazione stabiliti dagli artt. 20 e ss., Cod. Urbani appartiene direttamente al Ministero, senza interposizioni di sorta ad opera della locale Soprintendenza. Tale conclusione risulta confermata dalla previsione di cui all’art. 21, che attribuisce direttamente al Ministero il potere di ordinare la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali. Sicché è evidente, per ovvie ragioni di simmetria, che la competenza ad ordinare riduzioni in pristino non può che essere attribuita alla stessa autorità titolare del potere autorizzatorio».
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 141 del 9 febbraio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.