Il TAR Milano, con riferimento al procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio/messa in riserva di rifiuti non pericolosi, precisa che:
<< l’autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 è idonea a produrre effetti innovativi sulla pianificazione territoriale, costituendo variante, anche in contrasto con il parere del Comune, ente competente in via ordinaria in materia pianificatoria. Pertanto, non solo l’incompatibilità urbanistica non è di ostacolo all’accoglimento della domanda, ma anche la volontà dell’Amministrazione comunale in senso contrario può essere superata, perché il provvedimento autorizzatorio prevale sulla pianificazione generale, divenendo esso stesso strumento di pianificazione particolare.>>.
Aggiunge il TAR che:
<<L’Amministrazione procedente può superare il dissenso del Comune imperniato su ragioni di pianificazione urbanistica e quindi l’autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 può costituire variante dello strumento urbanistico, ma a condizione che sia articolato un iter logico-argomentativo in grado di esplicare, puntualmente e in modo esauriente, le motivazioni a fondamento di scelte in contrasto con il parere comunale, da cui emergano cioè le ragioni giustificatrici che, a seguito di un bilanciamento degli opposti interessi, hanno portato a far prevalere le esigenze legate all’insediamento dell’impianto>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1031 del 22 aprile 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.