Il TAR Milano precisa che la pronuncia sulle osservazioni allo strumento urbanistico adottato da parte dell’organo consiliare o l’accoglimento di pareri di enti sovraordinati non impone una nuova pubblicazione, salvo che vengano assunte modifiche tali da stravolgere il piano e da comportare, nella sostanza, una rielaborazione complessiva analoga a una nuova adozione; può parlarsi di stravolgimento o rielaborazione complessiva del piano quando fra la fase di adozione e quella di approvazione siano intervenuti mutamenti tali da determinare un cambiamento radicale delle caratteristiche essenziali del piano e dei criteri che presiedono alla sua impostazione.
Aggiunge poi il TAR che la ripubblicazione del piano è considerata non necessaria quando il Comune provvede al recepimento di prescrizioni obbligatorie di enti sovraordinati; al riguardo occorre distinguere tra modifiche “obbligatorie”, modifiche “facoltative” e modifiche “concordate”; mentre per le modifiche “facoltative” e “concordate”, ove superino il limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato, sussiste l’obbligo della ripubblicazione da parte del Comune, diversamente, per le modifiche “obbligatorie” tale obbligo non sorge, poiché proprio il carattere dovuto dell’intervento regionale rende superfluo l’apporto collaborativo del privato, superato e ricompreso nelle scelte pianificatorie operate in sede regionale e comunale.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1267 del 24 maggio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri