Per il TAR Milano, l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4 bis dell’art. 31 del DPR n. 380/2001 è legata non alla mera acquisizione dell’opera, ma alla inottemperanza all’ordine di demolizione; va, quindi, respinta – ancorché seguita da un certo orientamento giurisprudenziale – la tesi secondo cui la “ratio” della sanzione pecuniaria in argomento sarebbe quella di tenere indenne l’Amministrazione comunale dalle spese di ripristino, atteso che, ad avviso del TAR, la sanzione di cui al comma 4-bis ha natura esclusivamente afflittiva, con l’unico scopo della retribuzione giuridica del responsabile, nonché della prevenzione generale e speciale e non costituisce affatto un’anticipazione a titolo risarcitorio delle spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, a nulla rilevando la destinazione dei proventi delle sanzioni irrogate e riscosse.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1257 del 21 maggio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.