Il TAR Milano precisa che:
il mutamento di destinazione d’uso senza opere, o funzionale, non risulta un’attività neutra da un punto di vista urbanistico ed edilizio poiché modifica i parametri edilizi dell’immobile, comportando una modifica (nel caso di specie, un aggravio) del carico urbanistico, con la necessità del previo ottenimento di un idoneo titolo abilitativo;tale conclusione non è messa in discussione dal disposto di cui all’artt. 53, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005 che, a fronte di un mutamento di destinazione d’uso senza opere, sembrerebbe stabilire l’applicazione di sanzioni esclusivamente pecuniarie, in luogo di sanzioni reali;l’ultimo comma dell’art. 23-ter del D.P.R. n. 380 del 2001 prevede che «le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore; decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo»;tuttavia, le norme regionali devono essere interpretate alla luce dei principi contenuti nella legge statale e, in particolare, in quelli contenuti nell’art. 32 e nell’art. 23-ter del citato D.P.R. n. 380 del 2001, i quali configurano come “variazioni essenziali” i mutamenti che determinano il passaggio a una diversa categoria funzionale e li rendono, dunque, sanzionabili ai sensi del precedente art. 31; così coordinata la disciplina regionale con quella statale (di diretta applicazione), si deve dunque ritenere che un cambio di destinazione d’uso dalla funzione produttiva a quella residenziale senza opere in contrasto con lo strumento urbanistico vigente non sia punibile con la mera sanzione pecuniaria, bensì con quella ripristinatoria;residua dunque uno spazio di applicazione dell’art. 53, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005 per quelle fattispecie in cui il mutamento di destinazione d’uso, pur difforme dalle previsioni urbanistiche comunali, avvenga all’interno della medesima categoria funzionale.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1040 del 26 aprile 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.