Il TAR Milano precisa che:
<<nei confronti della convenzione urbanistica, in caso di inadempimento della parte pubblica o della parte privata, sono ammessi tutti i rimedi offerti dall’ordinamento al creditore per poter realizzare coattivamente il proprio interesse. Pertanto, sono proponibili dinanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, l’azione civilistica di risoluzione dell’accordo e di risarcimento del danno, senza che possa considerarsi pregiudiziale a detta forma di tutela l’esperimento della classica azione di annullamento, tipica della giurisdizione generale amministrativa di legittimità, in relazione agli atti amministrativi mediante i quali si dichiarino sussistenti o meno le condizioni per addivenire alla risoluzione (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 5 marzo 2021, n. 612). Infatti, la convenzione di lottizzazione è inquadrabile negli accordi sostitutivi di provvedimento: così come previsto all’art. 11, c. 2, l. 7 agosto 1990 n. 241 trovano applicazione i principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti per gli aspetti non incompatibili con la generale disciplina pubblicistica (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 1 luglio 2009, n. 15388; Cons. Stato Sez. IV, Sent. 21.1.2013, n. 324, 2.2.2012, n. 616, 2.8.2011, n. 4576)>>.
Nel caso di specie è stata applicata la previsione di cui all’art. 1256 c.c., ai sensi del quale “l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”; al riguardo il TAR ricorda che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore deve possedere i caratteri dell’oggettività e dell’assolutezza, tali da costituire un ostacolo insormontabile all’adempimento non solo per un particolare debitore ma in genere per tutti i soggetti della medesima condizione ed è onere del debitore provare che l’inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivata da causa oggettivamente ad esso non imputabile.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 974 del 19 aprile 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.