Il TAR Milano, in pendenza di un sequestro penale sul manufatto abusivo, ritiene che:
<< in generale, si debba escludere, nel rispetto delle strategie difensive evidenziate pure da Cons. Stato 2337/2017, un obbligo di richiedere il dissequestro dell’immobile per il destinatario dell’ordine e che, tuttavia, l’indisponibilità del bene per effetto del sequestro rileva solo sull’efficacia del provvedimento, non potendo il termine per l’ottemperanza decorrere fino a che la misura non sia venuta meno: non si realizza infatti un’insuperabile e assoluta impossibilità di eseguire l’ordinanza di demolizione, ben potendo – in considerazione che il sequestro penale, quello conservativo e quello preventivo sono misure interinali – il privato tornare nella disponibilità dell’immobile e ottemperare all’ordine ricevuto (in questo senso, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 luglio 2018, n. 4418: “in presenza di un sequestro penale e nella vigenza dello stesso, il termine per l’ottemperanza non decorre fino a che tale misura cautelare non sia venuta meno ed il bene ritornato nella disponibilità del privato. Deve, pertanto, ritenersi che l’ingiunzione comunque non possa produrre i suoi effetti nei confronti del privato fino alla restituzione del bene ad esso sottratto. Da tale momento cominciano, infatti, a decorrere i 90 giorni per l’ottemperanza e, pertanto, l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune si verifica solo ove non si sia data esecuzione all’ingiunzione entro tale nuovo termine. […] Ciò posto sotto il profilo sostanziale, deve, peraltro, essere rilevato che l’inottemperanza all’ordine di demolizione nel suddetto termine di 90 giorni deve essere oggetto di un atto di accertamento, il quale ha pure esso natura dichiarativa e non dispositiva”)>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 721 del 19 marzo 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.