Il TAR Milano precisa che la procedura di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016 sugli accordi quadro «è una procedura bifasica, nella quale la scelta del contraente finale del singolo ente si sviluppa attraverso un articolato procedimento, in cui la fase per così dire conclusiva e relativa all’appalto specifico non può essere ritenuta totalmente avulsa da quella precedente – volta ad individuare gli operatori che saranno coinvolti nell’appalto specifico – nella quale viene già posto in essere un apprezzamento tecnico della proposta contrattuale, mediante l’assegnazione di un punteggio che sarà poi mantenuto nel successivo momento di individuazione definitiva del contraente dell’Amministrazione».
Sul punto, il TAR richiama la precedente sentenza dello stesso Tribunale (sez. I, n. 2132/2020) che aveva statuito che la conoscenza dei punteggi attribuiti nella prima fase da parte della Commissione, ma anche di tutti gli operatori, è fisiologicamente preordinata al funzionamento del sistema, in quanto finalizzata a consentire, nella seconda, di proporre offerte migliorative, in modo da modificare la graduatoria: la fattispecie non è quindi diversa da quanto si riscontra nelle operazioni di valutazione tecnica delle offerte nell’ambito delle procedure ordinarie, in cui la commissione giudicatrice procede via via all’assegnazione dei punteggi parziali, ed essendo pertanto a conoscenza degli stessi.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 541 del 1 marzo 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.