Il TAR Milano precisa che «Con riguardo all’ammissibilità dell’azione di mero accertamento, va poi richiamata una condivisibile giurisprudenza secondo la quale l’azione di accertamento, nel giudizio amministrativo, è esperibile solo laddove le azioni tipizzate non soddisfino in modo efficiente il bisogno di tutela (Cons. St., Ad. Plen., n. 15 del 2011) e dunque a protezione di un interesse giuridicamente rilevante di chi agisce in giudizio diverso da quello consistente nell’eliminazione degli effetti del provvedimento, occorrendo altrimenti esperire l’azione di annullamento nel rispetto del termine decadenziale (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 7 ottobre 2020, n. 688; T.A.R. Liguria, Sez. II, 10 giugno 2020, n. 361)».
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 355 del 5 febbraio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.