«In una fattispecie molto simile a quella oggetto del presente giudizio, il giudice d’appello ha evidenziato che si “pone il problema se la decadenza operi anche in assenza di un’apposita dichiarazione amministrativa, come sostenuto dal comune con il conforto di una parte della giurisprudenza, soprattutto di primo grado (cfr. TAR Sicilia Catania, sez. I, 16 febbraio 2015, n. 528; TAR Sicilia Palermo, sez. II, 14 marzo 2014, n. 746; TAR Lazio Roma, sez. II bis, 28 giugno 2005, n. 5370), oppure necessiti di una dichiarazione, all’esito di un apposito procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. v, 26 giugno 2000, n. 3612).
Il collegio intende aderire a quest’ultimo indirizzo, anche recentemente ribadito da questo consiglio, secondo il quale l’operatività della decadenza della concessione edilizia necessita in ogni caso dell’intermediazione di un formale provvedimento amministrativo, seppur avente efficacia dichiarativa di un effetto verificatosi ex se e direttamente (cfr. Cons. Stato 22 ottobre 2015 n. 4823).
Quanto alla necessaria interlocuzione con il privato attraverso gli appositi strumenti partecipativi (…), deve parimenti ricordarsi che la giurisprudenza ha avuto di modo di precisare che la perdita di efficacia della concessione di costruzione per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento dell’amministrazione anche ai fini del necessario contraddittorio col privato circa l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che possono legittimarne la determinazione (cfr. Cons. Stato, sez. v, Sent. 12.05.2011, n. 2821; Cons. Stato, sez. IV, sent. 29.01.2008, n. 249; Cons. Stato., sez. VI, sent. 17.2.2006, n. 671).
Alla luce dei principi innanzi ricordati deve osservarsi che nel caso di specie la perdita di efficacia della concessione di costruzione è desumibile solo indirettamente dal provvedimento impugnato, emesso senza alcuna comunicazione di avvio del procedimento, né alcun preavviso di rigetto dell’istanza in violazione [della normativa sul procedimento].
È dunque pacifico che l’amministrazione non ha mai emesso uno specifico provvedimento di decadenza, reso all’esito di un procedimento partecipato dalla parte privata. in particolare, è importante sottolineare l’assenza di ogni coinvolgimento della [parte] ricorrente, la quale ben avrebbe potuto rappresentare idonee ragioni atte, nella peculiarità del caso in esame, a portare in ipotesi ad una valutazione diversa della fattispecie (…). in altre parole, la mancata attivazione di un apposito procedimento e la conseguente mancata attivazione delle relative garanzie procedimentali non si risolve in un mero vizio formale, bensì in un effettivo pregiudizio alla posizione soggettiva [della parte privata]” (Consiglio di Stato, VI, 15 novembre 2017, n. 5285)».